La  polizza infortuni  tutela il bene primario dell’integrità fisica dell'assicurato, garantendo a lui e alla sua famiglia il pagamento di un indennizzo che metta al riparo dal danno economico conseguente appunto a un infortunio, l’evento cioè accidentale, traumatico che produca lesioni fisiche più o meno gravi.
Una menomazione di una certa importanza avrà certamente conseguenze sulle possibilità di produrre reddito e l’assicurazione acquista così un ruolo determinante per ridurre il danno economico che ne consegue.
L’evento traumatico può causare
  • la morte;
  • una invalidità permanente;
  • spese mediche;
  • l'inabilità temporanea, con o senza ospedalizzazione e ingessatura.
Queste sono di norma le garanzie prestate e, naturalmente, grande importanza riveste l’adeguatezza dei capitali in copertura.

L’INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA (IPM)

Alla polizza infortuni è possibile abbinare anche la copertura dell’invalidità permanente da malattia, che solo di rado può essere prestata senza la garanzia principale degli infortuni..
Il costo della IPM è più elevato della Invalidità da infortunio, specie per fasce di età un po’ avanzata, proprio per il rapporto diretto esistente tra l’aumentare degli anni e il maggior rischio malattie che ne deriva.
Ma le ragioni alla base della stipulazione di un contratto IPM sono le medesime delle coperture infortuni, ridurre cioè le conseguenze economiche di un evento che può comportare notevoli costi, sia diretti (spese mediche, assistenza, riabilitazione) sia indiretti per la riduzione della possibilità di produrre reddito.
Le condizioni di assicurazione si caratterizzano tutte per:
  • una franchigia piuttosto elevata (tra il 25% e 30%), che via via è assorbita con l’aumentare dell’entità dei postumi, fino alla corresponsione dell’intero capitale assicurato se i postumi superano il 60-65%;
  • la valutazione della IPM, che è di norma generica e non specifica in base all’attività professionale svolta;
  • i capitali in garanzia che, per importi elevati, solo di recente trovano la disponibilità delle Compagnie a sottoscriverli;
  • la cessazione della copertura al raggiungimento dei 70 anni
 

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